La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8374 n. 28 marzo 2024, riconosce il carattere percipiente della della CTU espletata in ordine alla ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale. Né in relazione ad essa, può ipotizzarsi – nemmeno astrattamente – la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice “assunto prove disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui siffatto potere officioso e riconosciuto è consentito al giudice“, dato che “la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito” Non senza, infine, considerare che quanto viene acquisito tramite la consulenza risulta esaminabile dal giudice in forza del principio di c.d. acquisizione processuale: i fatti emersi all’esito dell’istruttoria sono esaminabili automaticamente, salvo che non evidenzino eccezioni in senso stretto, il cui potere di rilevazione è precluso al giudice

L’utilizzo delle prove atipiche
La Corte di Cassazione (sentenza del 26 giugno 2025 n. 17211) conferma la legittimità dell’utilizzo