Avanti la Corte di Cassazione, la compagnia assicurativa della struttura sanitaria si lamentava che la Corte di Appello, nella liquidazione del danno, non avrebbe tenuto conto dello stato pregresso della danneggiata, ovvero denunciava l’omessa valutazione, sul piano della causalità giuridica della malattia congenita della minore e la sua incidenza sulle conseguenze dannose risarcibili dopo la nascita.
La sentenza (n. 9216 del 8 aprile 2024) conferma la decisione di merito che, sulla base della percentuale di invalidità permanente riportata dalla bambina, in primo luogo ha accertato, sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti, che la piccola era affetta da patologie congenite, tuttavia prive di effetti invalidanti, e che quindi nessun effetto causale hanno avuto sulla necessità di amputarle gli arti inferiori dovuta esclusivamente all’errore medico, accertato definitivamente in sede penale.
La decisione si innesta sull’orientamento costante di legittimità per il quale “in tema di responsabilità per colpa medica, nell’ipotesi di concorrenza nella produzione dell’evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l’onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell’errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell’apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all’autore della condotta umana“.