Una persona anziana si reca in vacanza a Viareggio. Dopo l’arrivo esce, nella tarda mattinata, per recarsi in tabaccheria. Nel tragitto cade per una buca. Ricoverato in ospedale per una frattura al femore provocata dalla caduta, decede, dopo due giorni dal ricovero, per arresto cardiaco. Sia il Tribunale che la Corte di Appello competenti considerano responsabile il Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sull’impugnazione promossa dal Comune, conferma -inaspettatamente visti i tempi- la decisione con la sentenza n. 9728 del 10 aprile 2024.
Ed invero afferma che i motivi di impugnazione proposti: “erano già infondati alla stregua della giurisprudenza di legittimità formatasi a partire dal 2018 e lo sono vieppiù oggi, in quanto tendenti all’affermazione di una corresponsabilità colposa della vittima, il che non solo è errato in diritto, ma è del tutto smentito anche dalle risultanze fattuali poiché è stato accertato che la stessa: era persona anziana, di ottantadue anni di età, ma in discreto stato di salute, lucida, orientata, ignara in gran parte della situazione dei luoghi in quanto si trovava a Viareggio in vacanza, segnatamente, in campeggio, il marciapiede sul quale cadde aveva numerose buche, come accertato dalla Polizia Municipale, e si era verificata una situazione di gioco di luci e ombre dovuta ai pini che ombreggiavano il marciapiede“.
La Corte di Cassazione in altre parole è “costretta” a riconoscere la responsabilità del Comune, abbandonando la posizione rigorosa, cui attualmente è attestata, rilevando l’assenza di alcuna prova specifica in ordine al profilo di responsabilità in capo al danneggiato. A tale effetto “bacchetta” il Comune che non aveva avanzato richieste istruttorie specifiche e rilevando la presenza prova dei fatti, peraltro, accertati alla stregua delle risultanze di fonti privilegiate, quali la relazione di servizio dei Vigili Urbani.
Interessante infine il rilievo dato allo stato del soggetto (anziano), la non conoscenza dei luoghi e paradossalmente il forte degrado del marciapiede, in altre sentenze ritenuto invece un fattore a scapito del danneggiato.