La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10416 del 17 aprile 2024, ricapitola, confermandoli, alcuni principi vigenti in tema del risarcimento del danno da lesione del vincolo parentale. La vicenda riguardava la richiesta di risarcimento avanzata da un nipote per la morte, causata da un incidente stradale, del nonno.
Ed invero si ribadisce che “ai fini del diniego del ristoro di tale tipo di pregiudizio, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno“.
Si chiarisce poi che “in assenza di stabile convivenza, l’onere di provare l’intensità del rapporto ed il danno non patrimoniale subito incombe su chi agisce per ottenere il risarcimento“.
Infine si puntualizza che “in presenza di uno stretto rapporto di parentela, la prova può essere fornita anche per presunzioni, ma dalla quale chi agisce non è esonerato, ciò che configura quello da perdita del rapporto parentale nei termini di danno “presunto”, “a differenza del cd. “danno in re ipsa“, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte”