La vicenda trae origine dalla caduta di un minore, inciampato su alcuni dissuasori del traffico. Nei precedenti gradi di giudizio era stata mandata esente da responsabilità la P.A. convenuta, ritenendo che l’attore avrebbe dovuto provare la sussistenza del rapporto di custodia, in capo al Comune, di tali arredi, che, collocati di fronte ad un esercizio commerciale, si presumeva rientrassero nella pertinenza di quest’ultimo .
La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 aprile 2024 n. 11140, ha modo di precisare il perimetro della responsabilità della P.A. in tema di custodia.
In primo luogo è principio pacifico che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali, e quindi pure alle strade pubbliche. Di conseguenza agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione.
È stato, inoltre, precisato, sempre con riferimento alla custodia di strade pubbliche, che la medesima responsabilità postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Si tratta quindi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia, essendo del tutto irrilevante, per contro, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa. Di conseguenza il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
La Corte rileva che le PP.AA. (proprietari delle strade), ai sensi dell’art. 14 C.d.S. , sono obbligate tra l’altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”, altresì “precisandosi (comma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito“.
La sentenza rileva pertanto l’erroneità della precedente decisione di merito che ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che i dissuasori fossero stati istallati dal ristorante, così da escludere per ciò solo la responsabilità del Comune. La Corte invece precisa che “al contrario, la semplice presenza dei dissuasori sul suolo pubblico – fatto non contestato dal Comune – legittimava, alla stregua dei principi sopra richiamati, la pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c. fatta valere nei suoi confronti“.
Ed invero “era a carico del convenuto la dimostrazione o del titolo amministrativo in forza del quale terzi, non solo fruivano dell’area in questione, ma erano stati abilitati all’installazione dei dissuasori e per di più in modo tale da escludere qualunque signoria di fatto sui medesimi da parte del custode della strada pubblica, ovvero che tali manufatti, in assenza di un titolo siffatto, fossero stati posti in un arco temporale così ravvicinato da non consentire il potere di controllo da parte dell’Ente proprietario dell’area demaniale. Sussistendo, infatti, la seconda delle evenienze testé delineate, avrebbe potuto trovare applicazione il principio secondo cui la pubblica amministrazione “è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l’evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode“