La lesione del diritto all’autodeterminazione e criteri di quantificazione

lesione al diritto di autodeterminazione

Per la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di incompleta o mancante informazione sui trattamenti sanitari cui sottoporre il paziente, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di “chance” di guarigione, ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali scegliere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita e della necessaria consapevolezza attraverso la quale maturare l’accettazione della propria condizione e gestire i propri rapporti personali con piena cognizione delle proprie condizioni fisiche e delle proprie prospettive future. La perdita del diritto alla autodeterminazione costituisce pertanto la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, che giustifica una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa.

Propio ai fini di fornire validi parametri di riferimento per una valutazione equitativa del danno da violazione del diritto all’autodeterminazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza 26 gennaio 2024 n. 2539, ha rammentato che: “l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha dal 2021 integrato le tabelle da esso predisposte per la liquidazione del danno non patrimoniale, inserendo all’interno in esse anche un ausilio alla liquidazione equitativa dell’ipotesi specifica di danno non patrimoniale da lesione del consenso informato, delineando una scala di gravità delle ipotesi, articolata in quattro gradini (a seconda della gravità dei postumi, della condizione del paziente, delle caratteristiche dell’intervento e della carenza informativa), il più grave dei quali fa riferimento ai danni di eccezionale gravità, proponendo per esso una liquidazione oltre i 20.000 Euro. Le tabelle di Milano, estremamente utili agli operatori anche in relazione al risarcimento del danno da violazione del consenso nell’offrire criteri orientativi di quantificazione basati sulla elaborazione di una ampia campionatura di decisioni, non hanno valore normativo. Costituiscono un riferimento opportuno, ai fini di evitare il rischio di una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma non assolutamente vincolante al rispetto degli importi ivi indicati. Costituirebbe violazione di legge una valutazione equitativa scissa dalla indicazione di ogni parametro di riferimento, perché arbitraria. Potrebbe andare incontro ad una valida censura di illogicità della motivazione una decisione che indichi un parametro quali le tabelle milanesi discostandosene poi completamente e senza adeguata motivazione, ovvero se il richiamo alle tabelle fosse meramente formale, avendo il giudice solo formalmente affermato di aver applicato queste o altre tabelle per poi raggiungere una quantificazione del tutto difforme dal ventaglio di risultati raggiungibile sulla base di esse senza alcuna logica motivazione“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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