La struttura sanitaria, chiamata a rispondere dell’operato dei propri medici, spesso eccepisce che in realtà alcun inadempimento sia alla stessa imputabile direttamente ed esclusivamente sotto il profilo strutturale e/o organizzativo. Si tratta di rilievo del tutto pretestuoso.
Ed invero -come confermato dalla recente sentenza dd. 22 aprile 2024 n. 10787 della Corte di Cassazione- il titolo della responsabilità, per il quale la struttura risponde, deve rinvenirsi nell’art. 1228 c.c., che trova giustificazione “nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale. Il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. postula, pertanto, l’accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, ossia “un illecito colpevole dell’autore immediato del fatto”, in assenza del quale non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale dell’ente debitore nei confronti del paziente“.
La responsabilità della struttura sanitaria concorre con quella dell’ausiliario, ed invero entrambi “rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell’insorgere dell’obbligazione risarcitoria per l’unicità dell’evento dannoso imputabile a più soggetti; imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando uno dei condebitore risponda per il fatto dell’autore immediato del danno“.