La domanda di risarcimento del danno, per infezione nosocomiale, era stata rigetta in sede di merito, ritenendo condivisibile la consulenza tecnica, disposta d’ufficio, che non aveva individuato alcuna condotta colposa dei medici intervenuti in ordine all’atto chirurgico, risultando così irrilevante risalire al motivo primo dell’eziologia settica, posto che, per un verso quella settica era una complicanza, di quell’intervento, prevedibile ma non prevenibile con una cadenza statistica apprezzabile tra il 6% e il 32%, per altro verso, dall’esame delle cartelle cliniche, era emersa la corretta prescrizione antibiotica sia prima dell’operazione sia dopo in sede di terapia domiciliare.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12015 del 3 maggio 2024, censura però la decisione in quanto ritiene non sufficiente motivare solo in ordine alla correttezza della tecnica chirurgica e ortopedica, dovendosi assumere l’onere motivazionale anche in ordine alle procedure atte a garantire l’asetticità del luogo ospedaliero d’intervento.
La Corte sul punto rammenta (https://studiolegalepalisi.com/2023/12/06/la-prova-in-tema-di-infezioni-nosocomiali/) infatti che: “l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev’essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell’infezione, dev’essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria)“
A fronte di ciò la mancanza delle risultanze istruttorie in ordine all’origine dell’infezione (e dell’eventuale mancanza di dimostrazione dell’esclusione di tale possibile profilo di colpa) deve imputarsi esclusivamente all’azienda ospedaliera.