La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12497 del 8 maggio 2024, ha confermato che, nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’art. 1218 c.c. c.c. “non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una “complicanza“, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile“.

Richiesta di informazione ai sensi dell’art. 213 c.p.c.: il giudice non può sanare l’inerzia di una parte
E’ oramai una prassi quella di veder formulate dalle compagnie di assicurazioni richieste di acquisire