La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12497 del 8 maggio 2024, ha confermato che, nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’art. 1218 c.c. c.c. “non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una “complicanza“, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile“.

Illegittimo il rifiuto di una CTU psichiatrica per l’assenza di certificazione medica
La censura, posta all’attenzione della Corte di Cassazione, riguardava il rifiuto da parte del Tribunale