La sentenza n. 13921 del 20 maggio 2024 della Corte di Cassazione trae origine da un grave incidente verificatosi a Bagno di Romagna.
Il conducente, nell’affrontare una curva, aveva invaso la corsia opposta, investendo altra auto che sopraggiungeva in senso opposto. Nel giudizio scaturito era chiama in causa anche la Provincia di Forlì – Cesena, quale pretesa responsabile ex art. 2051 c.c.. per la mancata manutenzione della strada e per l’assenza di alcun cartello di pericolo sulla natura sdrucciolevole del tratto. Nel corso del giudizio veniva infatti accertato: che il manto fosse particolarmente viscido a causa della pioggia e di per sé sdrucciolevole in tale evenienza; in loco vi fossero vari segnali di pericolo (“attraversamento animali selvatici”, “attraversamento bestiame per 550m“, “curva pericolosa a destra” e “incrocio a sinistra con strada senza precedenza“), ma non quello di “strada sdrucciolevole“; la velocità massima consentita era pari a 90Km/h. La disposta CTU accertava che: il coefficiente di aderenza era in effetti inferiore a quello minimo previsto; la velocità di marcia del conducente era di circa 61 km/h; la perdita di controllo del veicolo e il conseguente sinistro sarebbero state evitabili solo con con cautele superiori a quelle definibili come necessarie per l’utente medio.
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla legittimità della decisione della Corte di Appello, che aveva disatteso i risultati della CTU e ritenuta così non impegnata la responsabilità della Provincia convenuta, afferma che il ragionamento del giudice d’appello si risolve in mera tautologia essendosi ricercata la riprova dell’imprudenza esclusiva del conducente a ben vedere, nello stesso verificarsi dell’evento; come a dire: “il solo fatto che l’incidente s’è verificato dimostra che il Mo.Ma. non s’è conformato alle regole prudenziali sulla velocità da tenere in dette condizioni. Ma è una linea decisoria che, ovviamente, non può seguirsi. Perché – ed è il punto essenziale, nell’ottica del giudizio controfattuale – ciò che la Corte avrebbe dovuto individuare, al fine di sciogliere il dilemma, è quale fosse la condotta esigibile dal Mo.Ma. onde escludere, con elevata probabilità, che l’evento per cui è processo si verificasse, e parametrare tale ipotetica condotta con il ventaglio di conoscenze in possesso dello stesso Mo.Ma. (tra cui, certamente, il fatto che egli stava per approcciare una curva pericolosa a destra, pericolo come detto debitamente segnalato, nonché il fatto che l’asfalto fosse bagnato)“.
La Corte precisa che la soluzione al problema non può certo fondarsi: “sulla ricerca della c.d. velocità prudenziale desumibile (come pure ha fatto la Corte d’appello) da altre specifiche situazioni di pericolo (attraversamento di animali, ecc.), adeguatamente segnalate ma prive di concreto rilievo nell’accaduto, bensì proprio sulle specifiche situazioni di pericolo che hanno indiscutibilmente assunto un ruolo nell’eziologia del sinistro: dunque, avuto riguardo alla vicenda che occupa, proprio alle condizioni dell’asfalto in caso di pioggia, informazione come visto non fornita all’utente, mancando la relativa segnalazione di pericolo. Non a caso, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto“.
La questione si interseca, dunque, con il tema della responsabilità della Provincia quale custode , esclusa dalla Corte d’appello per essersi ritenuta assorbente l’imprudenza del conducente. La Corte di Cassazione ritiene erronea la decisione impugnata, perché ha mandato assolta da ogni responsabilità la Provincia – nella sostanza ritenendo configurabile il caso fortuito ex art. 2051 c.c., individuato nella condotta imprudente del conducente, pur pur a fronte dell’accertata scivolosità del manto stradale, ben superiore rispetto alla media, nonché della mancata apposizione del cartello di “strada sdrucciolevole”, senza affatto correttamente accertare: 1) se detta condotta fosse effettivamente imprudente o meno; 2) se la stessa fosse oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per essa Provincia) imprevedibile ed inevitabile, nelle condizioni date; 3) se gli eventuali profili di colpa ascrivibili al Mo.Ma. , in relazione alla responsabilità oggettiva della Provincia e al contenuto della prova liberatoria a carico di quest’ultima, rilevino – sul piano causale – sub specie di esclusiva o concorrente responsabilità, in particolare in ordine alla condotta concretamente esigibile dal conducente