Con la sentenza n. 13594 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione conferma la correttezza della mancata detrazione delle somme, riconosciute agli eredi quale rendita ai superstiti, dal risarcimento del danno non patrimoniale iure succesionis.
Ed invero si afferma che: “il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall’INAIL e si colloca, pertanto, tra i danni cd. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo; peraltro, la prestazione economica che la Legge pone a carico dell’ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l’indirizzo consolidato, che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste“.
Nel giudizio di merito era stata liquidata tale voce di danno (danno non patrimoniale) essendosi accertato che il lavoratore era perfettamente vigile e consapevole di quanto gli stava accadendo dal momento della diagnosi al decesso e che in questo lasso temporale il danno del soggetto aveva raggiunto l’apice massimo sia dal punto di vista psichico che fisico, con conseguente congruità dell’aumento pari al 50% a titolo di personalizzazione.
Anche per tale statuizione, la corte territoriale aveva fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di legittimità per la quale “il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile “exitus”.