Veniva portata all’esame della Corte di Cassazione un ricorso avente per oggetto l’indennizzabilità o meno, sulla base di polizza assicurativa per infortuni ed invalidità permanente da malattia, della patologia di Alzheimer.
Il Tribunale, disposta c.t.u., aveva rigettato la domanda, ritenendo non operativa la polizza, in quanto la malattia di Alzheimer, rientrante tra le “sindromi organiche cerebrali”, non era assicurata ai sensi delle condizioni generali di polizza. La Corte di Appello, previo un approfondimento richiesto al medesimo c.t.u. nominato in prime cure, accoglieva invece la domanda, ritenendo che, sulla base della consulenza e dei testi scientifici citati dall’ausiliario, dovesse distinguersi tra sindromi e malattie vere e proprie, queste ultime aventi una propria precisa identificazione ed eziologia; sulla base di questa ripartizione, riteneva che solamente le sindromi di origine psichiatrica fossero da ricondursi tra le fattispecie non assicurabili, cui faceva riferimento le condizioni di polizza e non anche le malattie neurologiche, specificamente previste e descritte ed identificate come tali in articoli scientifici e negli elenchi del Ministero della Salute, tra le quali riconduceva la malattia di Alzheimer.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 15218 del 30 maggio 2024, rileva come la materia del contendere verta sull’interpretazione da dare ad una clausola contrattuale, partendo dal significato comune che una determinata espressione ha in ambito scientifico: si tratta quindi una questione di interpretazione e valutazione. La Corte conferma la sentenza del giudice di appello ritenendo che: “la limitazione dell’oggetto del contratto non tenga fuori anche le patologie neurologiche accertate come l’Alzheimer, in questo modo implicitamente ma chiaramente disattendendo le osservazioni svolte dalla consulenza di parte“.
In particolare rileva che: “alla denominazione “sindromi organiche cerebrali” cui fa riferimento l’articolo del contratto per escluderle dalla copertura assicurativa non corrisponde una precisa definizione scientifica, né tanto meno una nozione recepita a livello normativo. L’unica “fonte” scientifica che cita la ricorrente, che peraltro non ha, a sua volta, alcuna valenza normativa né paranormativa, è la “Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati”, predisposta dalla Organizzazione mondiale di sanità e recepita dal Ministero della salute. Ritenere che l’Alzheimer, benché non espressamente indicato nella polizza, si dovesse ritenere escluso o meno dalla copertura assicurativa perché riconducibile o meno entro l’ambito delle “sindromi organiche cerebrali” è una interpretazione del contratto, effettuata motivatamente dal giudice di merito e che resiste alle censure. La corte d’appello ha infatti ritenuto, conformemente alle considerazioni del consulente tecnico di ufficio, che il riferimento alla classificazione dell’OMS (…) non fosse univoco. A fronte di questa affermazione, il giudice ha effettuato la sua scelta ricostruttiva“