A seguito di incidente stradale, perdeva la vita il nonno di quattro nipoti, i quali adivano il Tribunale di Arezzo, chiedendo il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale. Il Tribunale riconosceva il diritto dei prossimi congiunti al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, atteso che le conseguenze lesive dell’illecito commesso a danno del familiare si erano propagate all’interno del consorzio familiare e condannava il responsabile civile (e l’Assicuratrice Milanese) al pagamento del risarcimento in favore dei quattro nipoti, prevedendo una somma uguale in favore di ciascuno dei nipoti non conviventi ed una somma maggiore in favore dell’unica nipote convivente. Tale sentenza era confermata dalla Corte di Appello di Firenze.
La Corte di Cassazione, cui si era rivolta la compagnia di assicurazione, con la sentenza 16019 del 7 giugno 2024, dichiarava inammissibili tutti i motivi di ricorso e confermava la precedente sentenza rilevando che: “in base alla giurisprudenza di questa Corte, a seguito della morte di un familiare anche i nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale a ristoro del vuoto, affettivo morale e materiale lasciato dalla scomparsa della persona cara perché, anche in difetto di convivenza, vi è la perdita della figura di riferimento, e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare“.
La Corte ha inoltre ritenuto corretta la decisione dei giudici fiorentini che hanno ritenuto, per la quantificazione del danno, corretto l’utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Roma “sostanzialmente equivalenti a quelle del Tribunale di Milano“.