La personalizzazione del danno non patrimoniale

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16186 del 11 giugno 2024, continua a limitare, in maniera del tutto insoddisfacente, l’imprescindibile opera di personalizzazione da parte del giudice. Ed invero nella pronuncia si afferma che: “ai fini della personalizzazione del danno spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza con quanto tempestivamente allegato e provato dall’attore, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento“.

La facoltà che consente al Giudice di parametrare il risarcimento al caso di specie viene pertanto ammessa solo in presenza di circostanze di natura eccezionale e legate all’irripetibile esperienza di vita del soggetto che ha subito il danno. Nessuna personalizzazione -in altri termini- può essere riconosciuta in quei casi in cui le conseguenze subite dal paziente rientrano nelle cd. conseguenze dannose ‘comuni’, cioè quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità e in quelle medesime condizioni patirebbe e che si rivelano, pertanto, già compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare.

Il limite di tale ragionamento si annida però nell’omessa considerazione della specifica tipologia redazionale della tabella di riferimento, la quale è stata compilata solo sul dato del grado di invalidità e non sulla specifica lesione. Se il ragionamento della Corte è comprensibile per lesioni identiche, non lo è per invalidità semplicemente identiche (ma scaturenti da lesioni differenti) in quanto differenti sono le ripercussioni sull’esistenza del soggetto. Trattare quindi in maniera uguali situazioni differenti significa violare il principio di costituzionalità dell’uguaglianza di trattamento.

Per rendere evidente le irrisolvibili differenze di situazioni in cui si trovano generalmente i danneggiati che hanno conseguito percentuali di invalidità simili è sufficiente un esempio. La cecità assoluta bilaterale determina una I.P. pari all’85%, in termini simili viene anche valutata l’invalidità di un tetraplegico. Vogliamo allora paragonare la vita di un cieco con quella di un tetraplegico, in ordine alla cascata peggiorativa sull’esistenza di tali due soggetti? Un cieco per esempio non dipende totalmente da terzi per ogni attività quotidiana; il cieco può lavorare; il cieco ha rapporti sessuali; il cieco urina e defeca autonomamente. Nei confronti del cieco la condizione del tetraplegico è diversa. tra due tetraplegici la situazione è identica. Ma la tabella non è fatta per lesioni ma per invalidità. E simile punteggio di invalidità è riconosciuto tanto al cieco che al tetraplegico. Da qui la necessità della personalizzazione.

E’ quindi evidente come risulti assolutamente non paragonabile la diversità (in senso di sofferenza, perdita di dignità, azzeramento dell’autonomia, annullamento di una serie di ambiti realizzativi costitutivi dell’individuo) tra un soggetto colpito da cecità ed uno da tetraplagia. Però seguendo il ragionamento della Corte di Cassazione non sarebbe consentito modulare i due risarcimenti, pur evidentemente differenti, se non in presenza di circostanze eccezionali che esulano dalla patologia.

E’ quindi errata l’affermazione di quelle sentenze che pretendono di ritenere che tutti gli aspetti peculiari riscontrabili in una patologia o in una vicenda personale sarebbero già ricompresi nella semplice indicazione tabellare, perché in realtà il grado di invalidità equipara situazioni differenti.

L’affermazione della personalizzazione è quindi l’unico atto di garantire il principio della vera uguaglianza di rilievo costituzionale.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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