Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l’omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16413 del 12 giugno 2024, con la quale rileva l’incongruità della motivazione del giudice di merito che, discostandosi dai parametri indicati da dette tabelle, non ha dato conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle tabelle milanesi consenta di pervenire.
Nel caso di specie, a fronte di una previsione, da parte delle tabelle milanesi, di un importo minimo tendenziale (a titolo di danno per la perdita del rapporto parentale) pari ad euro 165.960,00 (tanto per il coniuge, quanto per il figlio), la corte territoriale aveva ritenuto di riconoscere i soli importi di euro 60.000 per ciascun figlio ed euro 100.000,00 per la coniuge.