Per un sinistro verificatosi in Slovenia, la Corte di Appello di Trieste (confermando quanto stabilito dal Tribunale di Trieste) ha ritenuto applicabile la legge italiana rilevando il luogo di consolidamento dei postumi permanenti e della consumazione del periodo di invalidità temporanea.
La compagnia di assicurazione (Adriatic) si rivolge alla Corte di Cassazione ritenendo che la legge nazionale, applicabile al sinistro stradale occorso in Slovenia, sia invece quella slovena sostenendo che, in base alla interpretazione della norma europea fornita dalla CGUE con la sentenza n. 354/14, l’unico elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile nel caso di incidente stradale è il luogo dove sorge il danno diretto, cioè il luogo dove è stata subita la lesione dell’integrità fisica, che, nel caso di specie, è la Slovenia.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non avrebbe invece rilievo il riferimento al criterio del luogo di consolidamento dei postumi permanenti e della consumazione del periodo di invalidità temporanea; tale criterio, peraltro, sarebbe fonte di incertezza nel sistema, favorendo il fenomeno del trasporto del danneggiato nel paese della legge risarcitoria più favorevole; la legge applicabile al sinistro stradale non dipende dal luogo in cui il danneggiato diretto da lesioni alla sfera personale da sinistro stradale viene curato, che è criterio soggettivo, bensì da quello dove è stata subita la lesione alla sfera personale ed è sorto il danno diretto, come normalmente accade nel caso di incidente stradale, che è criterio oggettivo, nella specie la Slovenia.
La Corte, con la sentenza n. 16648 del 14 giugno 2024, reputa che: “avuto riguardo alla novità ed alla particolare rilevanza nomofilattica della questione di diritto posta con il ricorso principale, si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza“.