La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17507 del 25 giugno 2024, ribadisce alcuni “classici” principi in ordine alla responsabilità sanitaria.
In primo luogo conferma (https://studiolegalepalisi.com/2024/05/16/linsignificanza-del-concetto-di-complicanza-nel-giudizio-di-responsabilita-medica/) che: “la nozione medica di “complicanza” è irrilevante ai fini della presunzione di cui all’art. 1218 c.c. (la quale può ritenersi superata solo ove si verifichi in concreto il carattere imprevedibile e inevitabile dell’evento così qualificato, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile). Pertanto, nella fattispecie, non essendo stata provata tale causa dalla struttura sanitaria, l’inadempimento del medico, rispetto al quale valutare il nesso causale materiale con l’evento di danno (il decesso del paziente) andava individuato – ed in tal senso verte il corretto accertamento operato dal giudice del merito – non solo nel ritardo nella gestione della complicanza ma, prima ancora, nella sua stessa verificazione”.
La Corte rileva poi che se anche l’inadempimento fosse consistito soltanto nella ritardata esecuzione del trattamento chirurgico (della “pancreatite acuta emorragica necrotica”), tale ritardo, secondo le conclusioni della CTU, avrebbe causato comunque l’evento di danno con una probabilità del 60%, posto che l’intervento tempestivo avrebbe consentito al paziente di sopravvivere con una probabilità del 40%. Dunque: “correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto provato il nesso causale tra l’inadempimento dei sanitari e l’evento di danno della morte di Sa.GI., procedendo alla liquidazione delle conseguenze dannose (patrimoniali e non patrimoniali) sofferte dai prossimi congiunti e legate al detto evento dal nesso di causalità giuridica in base al criterio di conseguenzialità immediata e diretta di cui all’art. 1223 c.c.”
Al riguardo precisa che: “non è a discorrere di perdita di chance poiché l’accertamento non ha riguardato un illecito strutturalmente costituito da un nesso causale certo e da un evento di danno non certo, ma al contrario, un illecito strutturalmente costituito da un nesso causale non certo (recte: probabilisticamente accertato) e da un evento di danno certo