La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17670 del 26 giugno 2024, precisa che la: “perdita subita, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti (Cass. Civ. 6 ottobre 2021 n. 27129; Cass. Civ. 10 novembre 2010 n. 22826; Cass. Civ. 10 marzo 2016 n. 4718)“
Pertanto, nel caso di specie, avendo il ricorrente presentato il preventivo e provato il danno, ha errato il giudice del merito che aveva ritenuto di non riconoscere la somma prevista per la riparazione del veicolo, non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme ed essendosi limitata a produrre un preventivo di spesa per le riparazioni dell’auto.
Ed invero: “la circostanza che non sia stato provato l’esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell’attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l’ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all’esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell’uno e delle altre)“.
Risponde poi a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione, valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso.
Nella sentenza richiamata si precisa che il danno patrimoniale: “si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste “categorie” o “sottocategorie” è a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi (quali, ad esempio: il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l’avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.), avuto riguardo al danno emergente; la perdita della clientela, la mancata realizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante, i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento, sicché il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spetta invero al giudice del merito accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro, con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. È infatti necessario che, ove sussistenti e provati, tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell’integralità del ristoro, che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie“.