Il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell’attore in tema di responsabilità medica

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La Corte d’Appello di Firenze accoglieva il gravame proposto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 540/21, che l’aveva condannata al risarcimento dei danni subiti da congiunti del paziente morto per shock settico. La Corte territoriale osservava che, mentre gli attori avevano allegato, quale condotta inadempiente dell’azienda ospedaliera, il ritardo con cui i sanitari avevano posto in essere l’intervento di amputazione degli arti inferiori (in realtà avevano anche rilevato omissioni ed errori diagnostici e terapeutici, per avere “sottostimato la gravità degli eventi, infettivi e vascolari a carico di entrambi gli arti inferiori” e “applicato un piano terapeutico del tutto inefficace”, somministrando “al paziente una inutile terapia farmacologica), la sentenza di primo grado, sulla scorta della CTU medico-legale espletata, aveva accertato la responsabilità della stessa per una ragione diversa posta sul piano diagnostico e terapeutico (la CTU aveva infatti rilevato che il paziente era affetto da “linfedema cronico da stasi” che avrebbe dovuto essere trattato con terapia diuretica, elasto-compressione e linfodrenaggio, mentre invece i sanitari avevano non correttamente ritenuto che si trattasse di lesioni vascolari ischemiche da trattare con antibiotici; inoltre la CTU, mentre aveva reputato causalmente rilevanti tali errori diagnostici e terapeutici, aveva invece affermato che una amputazione bilaterale degli arti ne avrebbe altrettanto “verosimilmente” implicato comunque la morte, avuto riguardo alle condizioni generali in cui quegli versava).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17742 del 27 giugno 2024, ha ritenuto gravemente viziata la richiamata decisione per avere obliterato, sotto il profilo sostanziale, basilari profili di teoria generale del diritto delle obbligazioni e, sotto il profilo processuale, principi altrettanto basilari che presiedono alla delimitazione dell’ambito dell’onere di allegazione. In particolare si afferma che l’onere del creditore-danneggiato: “non postula la pedissequa e analitica elencazione di tutte le specifiche omissioni tecniche, scientifiche o giuridiche in cui il debitore sia incorso, né l’individuazione delle inesattezze della prestazione non emergenti ex ante ma accertabili solo ex post all’esito dell’attività istruttoria e delle necessarie indagini tecniche

La Corte ricorda infatti che: “in via generale e a prescindere dalla sua fonte, l’obbligazione trova i suoi requisiti costitutivi, oltre che nelle due posizioni di debito e di credito (ovverosia le due situazioni soggettive, rispettivamente passiva e attiva, che costituiscono i terminali del rapporto obbligatorio), negli elementi che ne integrano il contenuto, i quali si sostanziano nella prestazione che forma oggetto della posizione di debito e nell’interesse che costituisce il punto di riferimento della posizione di credito, cui la prima deve corrispondere (art. 1174 c.c.). La necessità che la prestazione del debitore corrisponda all’interesse del creditore esclude la possibilità di individuare in essa un contenuto del tutto predeterminato e specificamente individuato, costituendo essa piuttosto il programma materiale o giuridico che deve essere attuato per la realizzazione del detto interesse creditorio; interesse che, svolgendo nell’ambito del rapporto obbligatorio la medesima funzione svolta dalla causa (concreta) nel rapporto contrattuale, non ha un contenuto tipico ma si identifica nel concreto interesse perseguito dal creditore e posto a fondamento dell’operazione economica effettuata.

La corrispondenza della prestazione al concreto interesse creditorio (e non ad un contenuto tipico predeterminato) presiede al giudizio di inadempimento (art. 1174 c.c.) e della sua gravità (art. 1455 c.c.), in quanto esso interesse rileva sia quale parametro di determinazione della prestazione da eseguire sia quale parametro di valutazione della prestazione eseguita: per un verso, la prestazione si determina secondo lo sforzo diligente normalmente adeguato a soddisfare l’interesse del creditore; per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento del detto interesse, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.

L’esercizio di un rimedio giudiziale contro l’inadempimento (azione di adempimento, azione di risoluzione contrattuale, azione risarcitoria) onera dunque il debitore di allegare in modo circostanziato la fattispecie di inadempimento (spettando poi al debitore, in relazione a quella allegazione, l’onere di provare l’esatto adempimento), ma il predetto onere (salvo che l’oggetto dell’obbligazione si riduca alla dazione di una cosa determinata o al pagamento di una somma di danaro; dunque, specialmente nelle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni complesse o composite, come quelle di risultato di impresa o di diligenza professionale), se da un lato esige che il creditore alleghi la deficienza attuativa del programma obbligatorio atta ad evidenziare il mancato impiego da parte del debitore delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell’interesse dedotto in obbligazione, dall’altro lato, in conformità al principio di buona fede, non postula la pedissequa e analitica elencazione di tutte le specifiche omissioni tecniche, scientifiche o giuridiche in cui il debitore sia incorso, né l’individuazione delle inesattezze della prestazione non emergenti ex ante ma accertabili solo ex post all’esito dell’attività istruttoria e delle necessarie indagini tecniche“.

A tali rilievi, che costituiscono l’implicazione delle regole sostanziali che presiedono alla disciplina generale del rapporto obbligatorio, devono aggiungersi quelli, di carattere speculare, che emergono dalla ricognizione delle regole processuali in ordine all’onere di allegazione nelle azioni di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali e, in genere, delle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni connotate da profili tecnici o scientifici.

Al riguardo la Corte ricorda di aver reiteratamente affermato, in ambito di responsabilità sanitaria che “il detto onere resta circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in ragione delle informazioni ad essa accessibili e delle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili, e non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell’aspetto colposo dell’attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all’attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario. Pertanto, nell’ipotesi in cui sia proposta una domanda risarcitoria per inadempimento di un’obbligazione sanitaria, per un verso, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell’ambito dell’indagine processuale; per altro verso, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell’attore, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall’attore, possano avere portata preclusiva stante la inesigibilità della individuazione ab initio di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’esperimento probatorio e peritale“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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