La procedura liquidativa stragiudiziale in ambito rca

studio legale palisi padova rca

Nella relazione IVASS relativa al 2023, presentata in data 24 giugno 2024 (https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2024/Relazione_annuale_2023.pdf), vengono richiamate alcune significative decisioni del TAR, in tema assicurativo, pronunziate nei giudizi promossi avverso i provvedimenti sanzionatori e di vigilanza dell’IVASS.

Due di queste riguardano in modo specifico gli obblighi previsti nell’art. 148 C.d.A. a carico delle imprese di assicurazione in ordine alla formulazione dell’offerta congrua e motivata.

La prima (sentenza n. 14876 del 9 ottobre 2023 del TAR del Lazio) si afferma che: “La procedura liquidativa stragiudiziale prevista dall’art. 148 e segg. CAP è funzionalizzata alla tutela pubblicistica del diritto del danneggiato di conseguire, in tempi celeri e con una procedura trasparente, un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subìto. Tale tutela consiste nell’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio con il danneggiato con incombenti tutti a carico dell’impresa e termini rigorosamente scanditi per evitare che l’assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica per porre in essere atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l’adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto. La disciplina stessa connota in termini di assoluta tassatività ed eccezionalità le ipotesi di sospensione o di interruzione del termine utile per la definizione del sinistro: l’interruzione disciplinata dall’art. 148, comma 5, CAP, consegue unicamente alla tempestiva formulazione di richiesta di integrazione rivolta al danneggiato in caso di istanza risarcitoria incompleta, mentre la sospensione, disciplinata dall’art. 148, comma 3, CAP, si verifica unicamente in caso di rifiuto del danneggiato degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno. La ratio dell’art. 148 CAP – pur nel cambio di paradigma dal principio dell’“assoluta mancanza di pregiudizio” ex art. 326 CAP a quello della “rilevanza della violazione” – è rimasta immutata, mirando al riequilibrio della posizione dominante dell’impresa assicuratrice rispetto al consumatore. Il mero superamento dei termini previsti dalla normativa di settore – in assenza di idonee cause giustificative – comporta la sussistenza del presupposto di fatto, di natura oggettiva, che giustifica l’esercizio del potere sanzionatorio

La seconda (sentenza n. 24 gennaio 2023 n. 1253 del TAR del Lazio) afferma che: “L’art. 148, comma 5, CAP prevede che i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta siano sospesi qualora le imprese abbiano tempestivamente formulato istanza d’integrazione delle richieste risarcitorie presentate incomplete dai danneggiati. L’unico effetto di una richiesta risarcitoria priva dei requisiti previsti dalla legge è quello di attualizzare le condizioni per l’inoltro, da parte della compagnia, della richiesta di integrazione documentale nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta risarcitoria incompleta. L’eventuale incompletezza dell’istanza, dunque, lungi da giustificare il ritardo nell’adempimento dell’offerta risarcitoria, obbliga piuttosto la compagnia a promuovere il rapporto dialogico con la parte istante e a chiedere le necessarie integrazioni. L’invito dell’impresa al danneggiato a sottoporsi a visita medica portando la relativa documentazione non supplisce alla mancata richiesta delle necessarie integrazioni prevista dal comma 5 dell’art. 148 CAP233.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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