Nella relazione IVASS relativa al 2023, presentata in data 24 giugno 2024 (https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2024/Relazione_annuale_2023.pdf), vengono richiamate alcune significative decisioni del TAR, in tema assicurativo, pronunziate nei giudizi promossi avverso i provvedimenti sanzionatori e di vigilanza dell’IVASS.
Due di queste riguardano in modo specifico gli obblighi previsti nell’art. 148 C.d.A. a carico delle imprese di assicurazione in ordine alla formulazione dell’offerta congrua e motivata.
La prima (sentenza n. 14876 del 9 ottobre 2023 del TAR del Lazio) si afferma che: “La procedura liquidativa stragiudiziale prevista dall’art. 148 e segg. CAP è funzionalizzata alla tutela pubblicistica del diritto del danneggiato di conseguire, in tempi celeri e con una procedura trasparente, un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subìto. Tale tutela consiste nell’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio con il danneggiato con incombenti tutti a carico dell’impresa e termini rigorosamente scanditi per evitare che l’assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica per porre in essere atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l’adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto. La disciplina stessa connota in termini di assoluta tassatività ed eccezionalità le ipotesi di sospensione o di interruzione del termine utile per la definizione del sinistro: l’interruzione disciplinata dall’art. 148, comma 5, CAP, consegue unicamente alla tempestiva formulazione di richiesta di integrazione rivolta al danneggiato in caso di istanza risarcitoria incompleta, mentre la sospensione, disciplinata dall’art. 148, comma 3, CAP, si verifica unicamente in caso di rifiuto del danneggiato degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno. La ratio dell’art. 148 CAP – pur nel cambio di paradigma dal principio dell’“assoluta mancanza di pregiudizio” ex art. 326 CAP a quello della “rilevanza della violazione” – è rimasta immutata, mirando al riequilibrio della posizione dominante dell’impresa assicuratrice rispetto al consumatore. Il mero superamento dei termini previsti dalla normativa di settore – in assenza di idonee cause giustificative – comporta la sussistenza del presupposto di fatto, di natura oggettiva, che giustifica l’esercizio del potere sanzionatorio“
La seconda (sentenza n. 24 gennaio 2023 n. 1253 del TAR del Lazio) afferma che: “L’art. 148, comma 5, CAP prevede che i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta siano sospesi qualora le imprese abbiano tempestivamente formulato istanza d’integrazione delle richieste risarcitorie presentate incomplete dai danneggiati. L’unico effetto di una richiesta risarcitoria priva dei requisiti previsti dalla legge è quello di attualizzare le condizioni per l’inoltro, da parte della compagnia, della richiesta di integrazione documentale nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta risarcitoria incompleta. L’eventuale incompletezza dell’istanza, dunque, lungi da giustificare il ritardo nell’adempimento dell’offerta risarcitoria, obbliga piuttosto la compagnia a promuovere il rapporto dialogico con la parte istante e a chiedere le necessarie integrazioni. L’invito dell’impresa al danneggiato a sottoporsi a visita medica portando la relativa documentazione non supplisce alla mancata richiesta delle necessarie integrazioni prevista dal comma 5 dell’art. 148 CAP233.“