Nella recente relazione annuale ANIA, presentata lo scorso 2 luglio (https://www.ania.it/-/assemblea-ania?redirect=%2F), le compagnie, nell’intento di rappresentare il c.d. fenomeno delle truffe assicurative, paradossalmente denunciano la loro sistematica violazione di uno degli obblighi imposti dall’art. 148 C.d.A., peraltro oggetto di migliaia di esposti e reclami da parte dei danneggiati (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/01/la-mala-gestio-assicurativa-nellambito-rca-nei-dati-della-relazione-ivass/) . Ed infatti nella relazione si legge:
“è stata effettuata un’analisi limitata alle sole partite di danno al veicolo per sinistri accaduti e liquidati nel 2023 (e per confronto quelli accaduti e liquidati nel 2022), che sono rientrati in risarcimento diretto e che presentavano la doppia firma (del danneggiante e del danneggiato), cosiddetti CID. In particolare, si è calcolato il numero di giorni che sono intercorsi tra la data di accadimento del sinistro e quella di effettiva denuncia alle imprese di assicurazione. Si è osservato che per questa tipologia di danno, che viene risarcita con i tempi più rapidi (circa 42 giorni, valore in lieve aumento rispetto al 2022), in media passano 6,6 giorni tra l’accadimento del sinistro e il giorno in cui l’impresa ne viene a conoscenza, valore in crescita rispetto a quello del 2022“.
Orbene l’ANIA dimentica che per tale tipologia di sinistro, l’art. 148 C.d.A. impone che il risarcimento venga effettuato entro il termine perentorio di 30 giorni.
Chi è senza peccato, scagli la prima pietra.