Quante volte succede che il Giudice ometta di di liquidare le spese vive (per contributo unificato per iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria e spese notifica dell’atto). Cosa fare? Impugnare? Chiedere la correzione?
La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma, con la sentenza n. 14930 del 28. maggio 2024, quanto in precedenza più volte affermato, ossia che “il contributo unificato atti giudiziari costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (cfr. Cass. Civ. 23 settembre 2015 n. 18828 e Cass. Civ. 7 dicembre 2021 n. 38943)“