Mentre passeggiava con il coniuge e alcuni amici in agro del Comune di Fabrizia, su di una strada interpoderale, in giornata estiva (1/06/2003) e in ore tardo pomeridiane (all’incirca verso le diciannove), una signora cadeva con una gamba in un tombino, coperto da foglie e rami, sito ai margini della strada, sulla banchina, dove si era dovuta spostare a causa del sopraggiungere di un’autovettura, riportando lesioni. Sia il Tribunale di Vibo Valentia che la Corte di Appello di Catanzaro condannavano al risarcimento dei danni subiti il predetto Comune che si rivolgeva alla Corte di Cassazione asserendo la mancata valorizzazione, quale caso fortuito, dell’inadeguata attenzione prestata dalla pedone durante la passeggiata
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 luglio 2024 n. 19078, ha rigettato il ricorso affermando “l’irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l’ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Civ. 29 luglio 2016 n. 15761), che è condiviso dal Collegio, secondo il quale “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche e rappezzi” -costituisse esimente della responsabilità dell’ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile)”, salva l’ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell’esistenza dell’insidia (nella specie, una buca sul manto stradale: Cass. Civ. 22 ottobre 2013 n. 23919)“.
Tale decisione si distacca così dal recente orientamento della Corte di Cassazione che non ritiene necessario attribuire una qualche attribuzione (in termini di abnormità, eccezionalità, singolarità) alla colpa del danneggiato al fine di ritenerla rilevante per configurare il caso fortuito.