In una recente sentenza, in un caso trattato dallo studio, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la massima personalizzazione, prevista dalle relative tabelle, in riferimento ad una vittima di un sinistro stradale, tenuto conto che: “le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza, incidendo sulla sua quotidianità a causa della radicale modifica delle abitudini di vita in ragione dell’attuale condizione fisica e della possibilità di deambulare solamente con l’utilizzo di una protesi o di una carrozzina, essendogli di conseguenza totalmente precluso lo svolgimento di attività ludico ricreative e fortemente compromesso lo svolgimento dell’attività lavorativa, divenuta quantomeno molto usurante“.
Nel caso di specie il teste, escusso su tali circostanze, ha confermato che prima del sinistro il danneggiato praticava assiduamente il ciclismo, così come il calcetto, il jogging, nonché attività di immersione subacquea, il ciclismo ed ulteriori attività, tra cui boxe, scii, pattinaggio e hockey. Come constatato anche dal ctu, lo svolgimento di tali attività è totalmente precluso. Del resto, rileva il Giudice che “è evidente ictu oculi che i postumi riporti a seguito del sinistro hanno determinato un radicale stravolgimento delle condizioni di vita, tenuto conto dell’impossibilità di deambulare autonomamente senza l’ausilio di una protesi“. Lo stesso ctu, tenuto conto degli esiti, ha indicato: “una sofferenza di grado 4 su 5, in considerazione non solo delle limitazioni e delle conseguenti rinunce, ma anche della terapia farmacologica e della necessità di trattamenti sanitari terapeutici e diagnostici, oltre che per l’evidenza della menomazione.
Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale ha reputato di “provvedere ad una personalizzazione del danno, tenuto conto, in particolare, del marcato patimento per il dolore che tutt’ora sussiste soprattutto in considerazione degli episodi di disestesie/parestesia tipo arto fantasma e della necessità di adoperare la protesi o la carrozzina per gli spostamenti. La sua condizione di salute fisica e psichica inevitabilmente si è ripercossa, si ripercuote e si ripercuoterà quotidianamente, limitando grandemente la gran parte delle attività (di svago, lavorativa e di sport), che prima era solito e amava svolgere. Si reputa quindi congruo aumentare la componente del danno cd. dinamico relazionale nella misura del 25%“