L’affettività negata: quando il danno si tramuta in un’inappellabile condanna

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art.18 della legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona tabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, torna ad riflettere sul tema della sessualità, quale diritto fondamentale di ogni persona.

La decisione risulta particolarmente rilevante in quanto vi si afferma che: “l’ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza“. Ed invero, da tempo, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che “essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’articolo 2 Cost. impone di garantire” (Corte Cost. 18 dicembre 1987 n. 561). Nel recente arresto si precisa poi che “l’impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus alla persona nell’ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione

Orbene le gravissime disabilità (per esempio la tetraparesi), determinate da lesioni traumatiche, impediscono al danneggiato di trattenere relazioni interpersonali complete sotto il profilo psicoaffettivo, emotivo e sessuale poiché ostacolate da una condizione di ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità. In certi casi si aggiunge addirittura l’impossibilità di pervenire autonomamente a soddisfacenti pratiche di autoerotismo. Nel disabile la difficoltà a vivere la sfera dell’intimità e della sessualità alimenta ancor di più la perdita di autonomia. Queste situazioni producono uno stato di emarginazione affettiva e relazionale. Si aggiunga a queste difficoltà la persistenza, nella nostra cultura, del pregiudizio per cui le persone disabili sono percepite come asessuate, prive di una dimensione erotica e senza un desiderio di intimità. L’impossibilità, con questi presupposti, di raggiungere una condizione di benessere psicofisico, emotivo e sessuale, costituisce una limitazione non solo al diritto fondamentale alla salute ma un vulnus irrimediabile alla stessa dignità della persona, privata di un aspetto essenziale, come sopra dichiarato dalla Corte Costituzionale. Non può dimenticarsi, sotto tale aspetto, il disegno di legge n. 1442 del 2014 della 17° Legislatura in ordine alla sessualità assistita per persone con disabilità.

Orbene come si risarcisce questo danno? Si ritiene ancora possibile che la valutazione standard della tabellazione (costruita su barème medico legali relativa al danno biologico) possa già compensare la grave lesione ad un diritto diverso da quello della salute (https://studiolegalepalisi.com/2024/06/17/la-personalizzazione-del-danno-non-patrimoniale-2/)? La personalizzazione, anche al di fuori degli schemi predisposti, può ristorare completamente tale lesione? Non affrontare tale problema, che raramente viene esaminato nelle sentenze dei Tribunali o delle Corti, dando per scontata o implicita tale gravissima limitaziona, e non invece trattarla in maniera analitica e sistematica, significa solo non assicurare il risarcimento di tale danno, in aperta violazione al principio dell’integrale ristoro che l’ordinamento afferma.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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