La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19633 del 16 luglio 2024, censura la decisione resa dalla Corte di Appello di Catanzaro che, nel liquidare il danno non patrimoniale patito dalle figlie per la morte della madre, aveva escluso il risarcimento del danno morale, ritenendo che il danno da perdita del rapporto parentale fosse esaustivo di ogni componente del danno.
La Suprema Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da perdita del legame parentale (tra le altre, Cass. Civ. 28 marzo 2022 n. 9857; Cass. Civ. 17 gennaio 2018 n. 901; Cass. Civ. 27 marzo 2018 n. 7513; Cass. Civ. 28 settembre 2018 n. n. 23469), ribadisce che “la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 2003 del 2003; Cass. Civ. .U. 11 novembre 2008 nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e dell’intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), modificati dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017 n. 124 – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)“.