La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 luglio 2024 n. 18808, contraddicendo altro recente pronunciamento della medesima sezione (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/15/caso-fortuito-art-2051-c-c-la-disattenzione-del-pedone-deve-essere-abnorme/), afferma che deve “deve ritenersi definitivamente superato quell’indirizzo – al quale la ricorrente si richiama (e che, per vero, aveva rappresentato una “deviazione” rispetto alle decisioni nn. 2477 – 2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, nonché al costante orientamento di questa Corte in materia) – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035)” .
Ed invero afferma che che il requisito legale “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza”, e ciò perché , mentre “al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836 – 02). In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.; in senso conforme, da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01), secondo quello che risulta essere “l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso“
Eppure in ordine alla perimetrazione del caso fortuito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano esplicitamente affermato che lo stesso consiste “in un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (Cass. Civ. Sez. Un. 30 giugno 2022 n. 20943). A fronte di ciò l’eventuale condotta colposa della vittima: “può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall’ art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno; in difetto, tale condotta potrà – eventualmente – assumere rilevanza ai sensi dell’ art. 1227 c.c. , commi 1 o 2, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento” (Cass. Civ. 19 dicembre 2022 n. 37060). In particolare la medesima Corte specifica che: “la eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1227, comma 1, c.c. , non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile” (Cass. Civ. 2 dicembre 2022 , n. 35558).
Ora è evidente che ciò che non può essere prevedibile né prevenibile, ha inevitabilmente una porta di carattere eccezionale o abnorme. Pertanto la semplice distrazione del pedone, che inciampa su una buca costituisce circostanza che è non solo è prevenibile (basterebbe sistemare la buca) ma anche sicuramente prevedibile. Urge un nuovo chiarimento delle Sezioni Unite?