La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19513 del 16 luglio 2024, ribadisce il proprio consolidato insegnamento (https://studiolegalepalisi.com/2024/06/10/il-proprietario-del-veicolo-e-sempre-litisconsorte-necessario-in-ogni-ipotesi-di-azione-diretta-prevista-dal-codice-delle-assicurazioni/), in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, affermando che: “nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c.“
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: