La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19513 del 16 luglio 2024, ribadisce il proprio consolidato insegnamento (https://studiolegalepalisi.com/2024/06/10/il-proprietario-del-veicolo-e-sempre-litisconsorte-necessario-in-ogni-ipotesi-di-azione-diretta-prevista-dal-codice-delle-assicurazioni/), in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, affermando che: “nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c.“

L’utilizzo delle prove atipiche
La Corte di Cassazione (sentenza del 26 giugno 2025 n. 17211) conferma la legittimità dell’utilizzo