La Corte di Cassazione continua a fornire precisazioni in ordine alla condotta del danneggiato, ai fini della sua sussunzione nella nozione del caso fortuito. Ed invero, con la sentenza n. 21064 del 27 luglio 2024, preliminarmente ripete che la responsabilità del custode: “può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole“.
Tuttavia afferma che: “la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno“. La Corte precisa quindi i seguenti criteri utili a tal fine (cfr. Cass. Civ. 27 marzo 2024 n. 8346).
Occorre quindi valutare: “in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno“; e “se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela”. Ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post. Ed assurge rilievo la presenza o meno di avvisi che richiamano l’utente ad un’attenzione particolare stante la condizione di degrado del manto stradale.
Si precisa poi che va: “esclusa del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito un’evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Pare così ritornare alla necessitò del concetto di eccezionalità, pure richiamato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (http://Art. 2051: è evidente il contrasto in seno alla Corte di Cassazione)
Mentre: “va considerata irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile“.
A fronte di ciò pare essere sempre più complicato l’asserito automatismo tra la mera condotta colposa della vittima (che dunque deve essere qualificata al fine di assurgere a caso fortuito) e l’esonero tout court della responsabilità del custode, convogliando la questione verso il più equo concetto del concorso di colpa