La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20752 del 25 luglio 2024, ribadisce che che “in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma dell’art. 23 legge n. 990 del 1969 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata” (cfr. Cass. Civ. 9 marzo 2011 n. 5538; Cass. Civ. 25 settembre 1998 n. 9592; Cass. Civ. 24 maggio 1982 n. 3162).
Ne consegue che ove l’azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data (cfr. Cass. Civ. 13 aprile 2007 n. 8825; Cass. Civ. 8 febbraio 2006 n. 2665; Cass. Civ. 9 marzo 2011 n. 5538). Allorquando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c. (v. Cass. Civ. 16/03/2018 n. 6644; 5/06/2016, n. 12297; 27/07/2013, n. 18127);
Tale principio è applicabile in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Codice delle Assicurazioni: sia quella ordinaria ex art. 144, sia quella prevista all’art. 149 per l’ipotesi di risarcimento diretto (come pure quella prevista all’art. 141 in caso di danni al trasportato), essendo volta a rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore (cfr. Cass. Civ. 2/12/14 n. 25421; 22/11/2016, n. 23706; 20/09/2017, n. 21896; 13/04/2018, n. 9188; 9/05/2019, n. 12226; 31/05/2019, n. 14887; 8/04/2020, n. 7755; 7/01/2021, n. 53; 3/08/2021, n. 22159);