La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21375 del 30 luglio 2024, conferma il proprio precedente orientamento, in tema di responsabilità da fauna selvatica (ex art. 2043 c.c.), rilevando che “ove i danni si siano verificati di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente), la legittimazione passiva rispetto all’azione,del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente “lex specialis” rispetto agli artt. 1, 9, 19 della Legge n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia” (cfr. Cass. 27 gennaio 2022 n. 2502)
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: