La personalizzazione secondo la Corte di Cassazione: rischio di incostituzionalità?

studio legale palisi padova

Con la sentenza n. 21062 del 27 luglio 2024, la Corte di Cassazione ritorna, in termini di continuità con il proprio precedente insegnamento, sul concetto della personalizzazione del danno non patrimoniale.

Richiama, a tale proposito, la propria decisione del 27 marzo 2018, n. 7513, che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, aveva affermato costituire duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico – relazionale, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Tale decisione aveva osservato, tra l’altro, che una lesione della salute “può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioe indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale“.

La richiamata ordinanza concludeva che: “soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione“.

Tali principi sono stati effettivamente ripetuti dalla Suprema Corte nelle successive pronunce (si vedano, tra le altre, la sentenza 11 novembre 2019 n. 28988 e le ordinanze 4 marzo 2021 n. 5865 e 25 gennaio 2024, n. 2433) fino a quella presente.

Tale argomentazione -come si continua a rilevare (https://studiolegalepalisi.com/2024/06/17/la-personalizzazione-del-danno-non-patrimoniale-2/)- presta però il fianco ad un giudizio di violazione di uguaglianza, sottoponendo ad un trattamento risarcitorio identico situazioni in realtà molto differenti. Ed invero il ragionamento della Corte avrebbe una sua logica dignità e correttezza se la tabella di quantificazione utilizzata fosse costruita sulla singola lesione e non sulla percentuale di invalidità. Ossia se la tabella di liquidazione indicasse un importo specifico per la frattura o per l’amputazione di un arto o per la tetraplagia, sarebbe incontestabile la ricomprensione del corteo delle limitazioni, nell’aspetto dinamico relazione, nell’indicato valore. Così la personalizzazione avrebbe effettivo senso solo per situazione particolari e peculiari (per esempio l’attività di atleta della vittima …).

In realtà la valutazione del danno non patrimoniale parte da una tabella di invalidità (come quella milanese) che, nella sua espressione semplicisticamente aritmetica, associa ad un stesso punteggio lesioni che possono avere ripercussioni differenti nell’ambito dinamico e relazionale. La quantificazione del danno per cecità bilaterale è del tutto simile a quella per tetraplagia. Eppure è evidente che le ricadute c.d. esistenziali che dovranno sopportare i due soggetti sono incomparabile. Quindi continuare a dire che tali aspetti personalizzanti sarebbero stati precedentemente tenuti in considerazione è affermazione del tutto erronea e tale approccio porta inevitabilmente con sé lo stigma dell’incostituzionalità. Ed invero se la personalizzazione è circoscritta ad eventi del tutto eccezionali, dovendosi considerare le ricadute ricomprese già nel valore standard della tabella, è evidente che il risarcimento, per l’aspetto del danno non patrimoniale deve essere il medesimo per un cieco che può avere rapporti sessuali e per un tetraplegico che non li può avere (pur essendo tale aspetto riconosciuto come diritto primario per ogni soggetto). Sarà uguale poi il risarcimento per un cieco che ha una sufficiente autonomia individuale, tanto da poter vivere da solo, con un tetraplegico non lo può fare, dipendendo anche per gli atti più intimi (per esempio i bisogni corporali) con l’apporto di un terzo. L’interpretazione “rigorista” della Corte di Cassazione non permette di recuperare tali limitazione nell’ambito della c.d. personalizzazione, in quanto la perdita della sfera sessuale o dell’autonomia personale per un tetraplegico non costituisce un evento eccezionale o peculiare ma purtroppo è la conseguenza ordinaria della lesione midollare.

Quanto la Corte di Cassazione, abbandonerà la monotona ripetizione della sua posizione in tema di personalizzazione ed affronterà la dimensione costituzionale della parità di trattamento per situazione indubbiamente differenti?

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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