Con la sentenza n. 21062 del 27 luglio 2024, la Corte di Cassazione ritorna, in termini di continuità con il proprio precedente insegnamento, sul danno morale.
A tale proposito, richiamata la propria decisione del 27 marzo 2018, n. 7513, afferma che non costituisce duplicazione: “la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico – legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico – legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). In altri termini il danno morale. Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione“.