Morte o perdita di chance: i danni iure proprio e iure succesionis

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Con la sentenza n. 21415 del 30 luglio 2024, la Corte di Cassazione ritorna sulla differenza tra la condotta che ha determinato la morte (anche semplicemente solo anticipandola) e quella che ha determinato la perdita di semplice chanches di sopravvivenza.

In particolare per quanto riguarda i danni risarcibili, in giurisprudenza si afferma che la perdita della vita, a causa di un fatto illecito, non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (da trasmettere eventualmente iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi solo come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti. A medesima conclusione si perviene anche nell’ipotesi (frequente in tema di responsabilità medica) in cui il danno si configura come anticipazione della morte, che sarebbe comunque sopraggiunta (per esempio per un processo patologico in corso). Si rileva infatti che “esemplificando, causare la morte d’un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d’un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita. L’unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno” (cfr. Cass. Civ. 19 settembre 2023 n. 26851). E’ possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita“, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto.

Si ritiene comunque non risarcibile il danno da “perdita anticipata della vita” trasmissibile “iure successionis“, non essendo predicabile, nell’attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (cfr. Cass. Civ. 27 dicembre 2023 n.35998; Cass. Civ. 19 settembre 2023 n. 26851)

Quindi nel caso in cui la condotta illecita (per esempio del medico) si ponga quale causa certa della morte (o anche solo dell’anticipazione dell’evento morte) sono legittimamente reclamabili iure successionis solo:

a) il danno biologico terminale, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, prescinde dalla percezione cosciente della lesione da parte della vittima nella fase terminale della stessa, e richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;

b) il danno morale terminale (detto anche ‘danno da lucida agonia’ o ‘danno catastrofale o catastrofico’) consiste nel danno subìto dalla vittima per la sofferenza provata nell’avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine; esso è risarcibile a prescindere dall’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni ed il decesso, rilevando soltanto l’intensità della sofferenza.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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