Art. 2051 c.c.: il “peso” della condotta colpevole del danneggiato

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La recente sentenza n. 22764 del 13 agosto 2024, conferma la sussistenza, in seno alla Corte di Cassazione, di un contrasto in ordine all’interpretazione dell’art. 2051 c.c.. (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/23/art-2051-e-evidente-il-contrasto-in-seno-alla-corte-di-cassazione/). Il primo orientamento, quello rigoristico, ritiene che la semplice condotta del danneggiato, senza altra qualificazione, è in grado di costituire il caso fortuito, esentando dalla responsabilità il custode (https://studiolegalepalisi.com/2024/01/28/la-corte-di-cassazione-intona-il-de-profundis-allart-2051-c-c/). Quello contrapposto richiede invece che tale colpevole contegno della vittima , al fine del detto esonero, debba essere imprevedibile ed inevitabile, in altre parole abnorme (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/15/caso-fortuito-art-2051-c-c-la-disattenzione-del-pedone-deve-essere-abnorme/).

Nel caso, posto alla valutazione della Suprema Corte, un automobilista, alla guida della propria autovettura, moriva, a causa della perdita di controllo del veicolo e del conseguente impatto contro un albero. All’esito del giudizio di prime cure (confermato anche in grado di appello), era affermata la concorrente e paritaria responsabilità del Comune e della vittima nella causazione del sinistro, in considerazione del grave deficit manutentivo della strada, della condotta di guida con velocità non commisurata alle condizioni, della ristrettezza della carreggiata, della presenza di visibili anomalie di essa. In particolare la Corte di Appello “con il conferire dirimente valenza ai rilievi del consulente tecnico di ufficio il giudice territoriale individua, quale titolo di responsabilità del conducente del veicolo, il non aver graduato la velocità del mezzo alle condizioni della strada; considerato poi che una velocità pur conforme a dette condizioni avrebbe soltanto attenuato gli esiti del sinistro (cioè evitato la morte), attribuisce al contegno colposo del guidatore natura non di caso fortuito esimente, bensì di paritaria efficienza causale nella produzione dell’evento“.

Viene così smentita la “vulgata” per cui il danneggiato, per potersi giovare della previsione della responsabilità ex art. 2051 c.c. dovrebbe essere sostanzialmente immune da colpa. La Corte di Cassazione, pur richiamando infatti gli stessi principi utilizzati dalla posizione rigoristica (“la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c. , richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. , sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“), ritiene che la velocità inadeguata della vittima e la visibilità delle anomalie del manto stradale non costituiscono elementi in grado di interrompere il nesso causale dell’evento ma semplicemente concorrono a determinarlo, nonostante il danneggiato abbia indubbiamente assunto un contegno difforme dalla normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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