La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15980 del 28 maggio 2024, svolge, in ordine alla qualificazione della richiesta risarcitoria (contrattuale o extracontrattuale) dei fratelli di un’allieva deceduta, una precisa disamina dell’estensione (o meno) della natura contrattuale di protezione e vigilanza, incombente sull’istituzione scolastica.
Afferma a tale proposito che le obbligazioni negoziali che incombono sull’istituto e sul singolo insegnante traggono origine, rispettivamente, dal perfezionamento dell’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato (avente natura contrattuale), i quali instaurano il rapporto giuridico coi genitori – da qualificare alla stregua di “contraenti” – dei singoli alunni, quali adiecti solutionis causa (cfr. Cass. Civ. 28 aprile 2017 n. 10516; Cass. Civ. 25 febbraio 2016 n. 3695 Cass. Civ. 3 marzo 2010 n. 5067; Cass. Civ. 18 novembre 2005 n. 24456; Cass. Civ. S.U. 27 giugno 2002 n. 9346). Una volta collocato sul piano sistematico l’ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell’amministrazione scolastica (e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli attori) la Corte ricostruisce, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell’insieme dei profili di doverosità che discendono – con riguardo, rispettivamente, all’istituto e al singolo insegnante – dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all’individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa).
Nei confronti dei genitori, pertanto, è ritenuta corretta la configurazione: “di una responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico e dell’insegnante (fermo restando il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima ex art. 61, comma 2, della Legge n. 312 del 1980 o, come nel caso de quo, ex artt. 2, commi 8 e 9, e 3, comma 1, della L.P. Bolzano n. 16 del 2001) e tale responsabilità riguarda anche gli allievi, a cui si estendono gli effetti protettivi del contratto, il cui contenuto comprende, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito.
Per quanto concerne i fratelli e le sorelle dell’allieva invece: “non è configurabile né una diretta partecipazione al negozio come contraenti, né l’estensione degli effetti protettivi del contratto stesso“.
La Corte di Cassazione, richiamando quanto statuito per le prestazioni sanitarie diverse dal contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l’accertamento (e correlativa informazione) di eventuali patologie del concepito, la cui inesatta esecuzione incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e dei familiari prossimi (in primis, il padre), ritiene infatti che: “poiché l’esecuzione della prestazione della struttura scolastica non incide direttamente sulla posizione dei fratelli e delle sorelle, deve ritenersi pienamente applicabile la regola generale secondo cui il contratto ha efficacia limitata alle parti (art. 1372, comma 2, cod. civ.): non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di soggetti diversi dall’allievo, né identificabile una categoria “terzi protetti dal contratto” sol perché legati da stretti vincoli familiari con l’alunno.
Ovviamente: “ciò non significa affatto che i fratelli e le sorelle (o altri prossimi congiunti) dell’allievo – se hanno subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli quale riflesso dell’inadempimento della struttura scolastica (cosiddetti “danni mediati o riflessi”) – non possano agire per ottenere il ristoro di tali pregiudizi, ma l‘inadempimento degli obblighi di protezione e vigilanza può rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi sono dunque legittimati ad esperire l’azione di responsabilità extracontrattuale (peraltro, nel caso de quo spiegata e ribadita in appello), soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (così, in relazione al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022, Rv. 664513-01; in precedenza, nello stesso senso e con plurimi richiami giurisprudenziali, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, in motivazione, secondo cui, in relazione alla “figura dei cd. “terzi protetti dal contratto”, … il suo campo di applicazione deve essere circoscritto – nell’ambito della responsabilità medica – al solo “sottosistema” in cui vengono in rilievo quelli che, nel modo di lingua inglese, vengono definiti come wrongful birth damages (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2020, n. 14258, Rv. 658316-01), sicché al di fuori di queste ipotesi l’azione per perdita (o lesione) del rapporto parentale è di natura solo aquiliana (in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 marzo 2020, n. 14615, non massimata)”).
Precisa infine la Corte che: “non scalfisce la suesposta conclusione la statuizione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, richiamata dal Pubblico Ministero per affermare l’estensione degli effetti protettivi del contratto ai fratelli dell’allieva: affermare che “trova adeguata collocazione nella norma (art. 2059 cod. civ.) anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2,29 e 30 Cost.)” non significa, infatti, far discendere necessariamente il danno non patrimoniale da una responsabilità contrattuale (non è questo il dictum delle Sezioni Unite), bensì individuare il pregiudizio risarcibile nella lesione dei beni costituzionalmente protetti, i quali possono essere incisi sia da una violazione negoziale, sia da un fatto illecito“.