La rilevanza temporale della lesione ai fini del suo risarcimento (condotta, evento, pregiudizio)

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A causa di una trasfusione di sangue ospedaliera, effettuata in occasione della quinta gravidanza, nel 1978, una paziente aveva contratto l’epatite cronica tipo C, infezione e nesso causale confermati dalla CMO con visita nel 2010 dopo che aveva fatto domanda d’indennizzo ex legge n. 210 del 1992, a seguito della scoperta, nel 2008, della correlazione in parola. La Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, che aveva escluso il risarcimento per intervenuta prescrizione, individuava invece il momento di decorrenza del periodo di prescrizione dal momento della percezione della malattia e liquidava il danno alla persona con il punto tabellare cosiddetto milanese, ancorato all’età della vittima al momento della contrazione infettiva.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23030 del 22 agosto, è chiamata a specificare quale sia l’età che debba essere presa in considerazione per la liquidazione del danno non patrimoniale per i danni lungolatenti: se quello in cui si è determinata la lesione o quello in cui il soggetto ha avuto consapevolezza delle conseguenze della lesione.

La Corte, richiamando la propria precedente posizione, rileva che: “in caso di danno cosiddetto lungolatente, quale tipicamente quello in parola, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica tra evento ed effetti dannosi (Cass., 17/02/2023, n. 5119, cui adde Cass., 14/02/2024, n. 4110; v. inoltre Cass., 2/09/2022, n. 25887; cfr., da ultimo, in termini, sulla specifica fattispecie, Cass., 29/01/2024, n. 2725)“;

A fronte di ciò la Corte, nel rinviare la causa al giudice di merito, precisa che il medesimo: “dovrà dunque verificare e chiarire – parametrando in coerenza l’età rilevante ai fini della liquidazione del danno – quando sia risultato che la vittima abbia subìto il pregiudizio conseguenza ovvero l’incidenza negativa da risarcire, a cominciare dalla consapevolezza della sussistenza della specifica malattia qualora non ancora tradotta in sintomi (v. Cass., n. 25887 del 2022, pagg. 9-10)“;

Per riassumere quindi, ai fini del danno subito dal soggetto infettato, la Corte distingue, logicamente e temporalmente, i momenti di: inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno); apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi conseguenti risarcibili), precisando che: “a) il momento dell’inoculazione e della contrazione non rilevano per quanto prima detto; b) quanto ai successivi momenti, la manifestazione dei sintomi della patologia incidenti sull’integrità fisica a fini che risultino apprezzabili sul piano risarcitorio, prima della consapevolezza della patologia correlata alla diagnosi, potrà radicare il risarcimento del danno biologico; c) nel caso, invece, di consapevolezza della specifica e grave patologia, diagnosticata, prima dell’apparizione dei sintomi, potrà radicarsi il danno morale da sofferenza, cui se del caso potrà viceversa seguire quello biologico alla comparsa della sintomatologia incidente

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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