Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, (ud. 17/06/2024, dep. 08/07/2024), n.18628
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18628 del 8 luglio 2024, precisa che la domanda da lesione del diritto ad una completa informazione è autonoma e differente rispetto a quella relativa alla lesione del diritto ad interrompere la gravidanza. Ed invero non può “può “ritenersi – e sarebbe del resto contrastante con l’autonomia del diritto alla autodeterminazione rispetto allo stesso diritto alla salute – che nella proposizione della domanda di risarcimento del danno per omessa informazione sulle condizioni del feto dalla quale sia derivata la preclusione dell’esercizio della scelta abortiva, in presenza delle condizioni di legge, debba ritenersi implicitamente inclusa la domanda del risarcimento del danno ad una adeguata informazione, posto che, al contrario, quest’ultima, poiché il bene violato è la possibilità di maturare la consapevolezza sulle condizioni del nascituro, che consenta alla madre e al padre di prepararsi adeguatamente alla nascita di un bimbo con problemi di salute affrontandoli al meglio, presuppone che la scelta sia quella di portare avanti la gravidanza“.