Con la recente sentenza n. 22573 dell’8 agosto 2024, la Corte di Cassazione ritorna sul principio del litisconsorzio necessario, in ambito rca, per riconfermarlo, affermando che:
“in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005, quale è pacificamente quella in esame promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso D.Lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (Cass. 20-09-2017 n. 21896; Cass. 13-04-2018 n. 9188; Cass. 8-04-2020 n. 7755; Cass. 9-07-2020 n. 14466; Cass. 16-02-2023 n. 4994). Inoltre, va pure precisato che, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur, nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore, e ciò anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l’assicuratore (Cass. 17-02-2014 n. 3621; v. anche Cass. 23-4-2014 n. 9112; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 24-04-2018 n. 11215 e Cass. 24-04-2019 n. 11215)“.