La scelta della legge applicabile nasconde in realtà la valutazione degli elementi fondamentali del risarcimento del danno

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La vicenda ha per oggetto un sinistro verificatosi in Italia che vedeva coinvolta un’autovettura, assicurata presso una compagnia olandese, ed un veicolo italiano. Accertata la responsabilità esclusiva della conducente del primo mezzo, il Tribunale di Milano condannava l’Ufficio Centrale Italiano al risarcimento dei danni patiti dai genitori e dalla sorella del passeggero defunto trasportato nei veicolo olandese.

Il Tribunale di Milano pur considerando, in base all’art. 4, paragrafo 1, reg. CE 864/2007, applicabile la legge olandese quale lex loci damni, determinata in funzione del luogo di estrinsecazione del danno ai congiunti residenti in Olanda, la riteneva “incompatibile con l’ordine pubblico italiano laddove escludeva il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, così violando l’intangibilità delle relazioni familiari tutelate anche dall’art. 8 della CEDU e dall’art. 7 della Carta di Nizza con la conseguente applicazione della normativa italiana“.

La Corte d’Appello, sulla scia della sentenza della Corte giustizia UE 10 dicembre 2015, n. 350/14, riteneva invece applicabile tout court quella italiana “sulla base di una lettura costituzionalmente orientata del reg. CE 864/2007; infatti, l’art. 4, paragrafo 1, reg. CE 864/2007 si riferisce alla legge del luogo di verificazione del “danno diretto” ex art. 16, ossia quello in cui è stata subita la lesione o si è verificato il danno patrimoniale, a prescindere da quello in cui si verificano le “conseguenze indirette”; nel caso di sinistro stradale il luogo di verificazione del danno diretto è quello in cui si sono verificate le lesioni che hanno portato al decesso, mentre le lesioni patite dai congiunti devono intendersi come conseguenze indirette dell’incidente; qualora si fosse applicato l’art. 4, paragrafo 2, reg. CE 864/2007 sarebbe divenuto irrilevante lo Stato in cui si verifica il danno in contrasto con il considerando 16 del regolamento volto a favorire la prevedibilità delle decisioni ed a scongiurare il rischio di frammentazione della legge applicabile in base alla diversa residenza delle vittime secondarie, non senza considerare la possibile disparità di trattamento nella liquidazione del danno allo straniero, se residente all’estero al pari dell’offensore, per la lesione di diritti inviolabili della persona; la Corte d’Appello notava, altresì, che da tempo la Corte di Cassazione nega ogni rilevanza al luogo di residenza del danneggiato, dovendo farsi riferimento alla lex loci damni“.

La questione è approdata alla Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 23636 del 3 settembre 2024, ha reputato opportuna, avuto riguardo alla novità ed alla particolare rilevanza nomofilattica della questione di diritto posta con il ricorso principale, la trattazione della causa in pubblica udienza.

Ed invero l’UCI, rivolgendosi alla Suprema Corte, ritiene scorretta la disapplicazione dell’art. 4, paragrafo 2, reg. CE 864/2007, considerando che il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in base all’art. 288, paragrafo 2 del TFUE, sì che uno Stato membro non può adottare provvedimenti interni limitativi dell’efficacia delle norme regolamentari, né può farne un’applicazione incompleta o selettiva. Ritiene peraltro non pertinente il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che sancisce l’irrilevanza del luogo di effettiva residenza del danneggiato in merito al risarcimento da fatto illecito in forza dell’art. 3 Cost., poiché derogare rispetto alla legge del luogo di verificazione del sinistro per ragioni diverse da quanto previsto da norme o da regolamenti, è diverso dal derogare alla regola generale di un regolamento europeo in base ad una previsione in esso contenuta. l’UCI rileva che l’interpretazione offerta dalla Corte di Appello renderebbe inapplicabile la legge dello stato di residenza dell’offensore e del danneggiato, pur comune, quando il luogo del sinistro si collocherebbe in un diverso Paese estero, così impedendo, contro il principio della prevedibilità delle decisioni, i soggetti residenti nello stesso Stato l’utilizzo di norme conosciute e formulare una prognosi rispetto ai propri diritti.

L’UCI fa infine presente che l’applicazione di una norma straniera che limiti o neghi il risarcimento del danno non patrimoniale non sarebbe in contrasto con la Carta costituzionale italiana, né violerebbe l’ordine pubblico internazionale; al riguardo il possibile conflitto dovrebbe essere limitato agli effetti che la norma è destinata a produrre nell’ordinamento interno e non al confronto fra la norma straniera e quella interna. In questa traiettoria, posto che i diritti fondamentali si collocano su un piano sovraordinato rispetto alla normazione interna, il giudice italiano chiamato a valutare la compatibilità della legge straniera deve verificare soltanto se questa contrasti con le esigenze di tutela dei primi come desumibili dalla Costituzione, dai trattati fondativi dell’Unione Europea e della CEDU. Precisa che in assenza di norme nazionali o sovranazionali che inquadrino il diritto all’integrale risarcimento del danno nel novero dei diritti inviolabili, nessuna violazione del diritto pubblico internazionale potrà essere dichiarata come riconosciuto da Cass. 20841/2018 non avendo il principio dell’integrale risarcimento del danno copertura costituzionale.

Attendiamo quindi la celebrazione dell’udienza e la decisione della Corte.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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