La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23664 del 3 settembre 2024, in tema di trasfusioni di sangue infetto, conferma il principio (https://studiolegalepalisi.com/2024/02/27/non-cumulabilita-tra-lindennizzo-ex-lege-n-210-92-e-risarcimento/) per il quale: “l‘importo riconosciuto a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992 va decurtato dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, purché sia determinato o determinabile nel suo ammontare, ed a prescindere dal fatto che sia stato o meno già integralmente corrisposto (tra le altre: Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 19583/2023; ed ancora: “Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum”: Cass., 22/08/2018, n. 20909).
La Corte precisa altresì che: “la compensatio lucri cum damno integra un’eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze acquisite in giudizio (v., tra le più recenti, Cass., 24/11/2020 n. 26757; Cass., 04/12/2023, n. 33900; Cass., 03/07/2024, n. 18243)“.