Il Tribunale di Alessandria (dott. Mazzola), con la sentenza n. 691 del 13 settembre 2024, pur rigettando la domanda di risarcimento dei danni, formulata ai sensi dell’art. 2051 c.c. (ed in subordine ex art. 2043 c.c.), è costretto a riconoscere la mutevolezza dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla definizione del caso fortuito rilevante al fine dell’interruzione della responsabilità oggettiva predicata dalla norma. A fronte di ciò compensa parzialmente le spese (“Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in misura media secondo lo scaglione di riferimento, seguono il principio della soccombenza solo per metà, a fronte del mutevole orientamento giurisprudenziale, quanto meno nella stringente descrizione di identificazione del caso fortuito in correlazione con l’art. 1227 c.c. .”
Ed invero il Tribunale ammette la sussistenza di un preciso orientamento della Corte di Cassazione, per il quale: “la condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (cfr. sentenza n. 4035 del 16 febbraio 2021); orientamento ribadito anche nelle più recenti decisioni (con la sentenza n. 19078 del 11 luglio 2024 si conferma “l’irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l’ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162“) per il quale “il comportamento disattento dell’utente della strada non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile” (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/15/caso-fortuito-art-2051-c-c-la-disattenzione-del-pedone-deve-essere-abnorme/).
Il Giudice piemontese richiama anche la posizione della Dottrina che avvalora tale posizione, rilevando che: “che la Corte non sconfessa i precedenti approdi ma compie un ulteriore passo in avanti. Si vuole dunque escludere che sia sufficiente al convenuto l’allegazione della condotta negligente del danneggiato, cioè la rappresentazione che la maggiore attenzione avrebbe evitato il danno. Il bilanciamento è complesso ma percorribile: il danneggiato deve comportarsi diligentemente prestando tutta la necessaria attenzione, ma la violazione di questo dovere incide solo sul quantum del risarcimento. La violazione non vale invece ad integrare il caso fortuito, e quindi ad escludere l’an del risarcimento, salvo che essa non sia “particolarmente qualificata” (Beatrice De Santis, Cassazione n. 4035/2021: non basta la condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 cc ad integrare il caso fortuito, in Judicium.it, 24 Giugno 2021) “
Il Giudice alessandrino preferisce poi virare sulla posizione opposta (pure espressa dalla Corte di Cassazione) per la quale la condotta colposa del danneggiato, per configurare caso fortuito, non necessita di alcun carattere peculiare e/o particolare.
Tale pronuncia conferma quindi ulteriormente la necessità di un nuovo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/23/art-2051-e-evidente-il-contrasto-in-seno-alla-corte-di-cassazione/) affinché specifichino -in maniera chiara e definitiva- se qualsiasi condotta colposa del danneggiato possa mandare esente da responsabilità il custode ed individuino il corretto rapporto tra l’art. 2051 c.c. e l’art. 1227 c.c., quasi mai applicato al caso di specie (per l’eccezione si veda: https://studiolegalepalisi.com/2024/08/18/art-2051-c-c-il-peso-della-condotta-colpevole-del-danneggiato/.) Ed invero se in tutti gli altri ambiti di responsabilità civile il concorso di colpa viene normalmente ed abbondantemente utilizzato, solo nel caso delle insidie stradale la responsabilità oggettiva (ai sensi dell’art. 2051 c.c.) o comunque accertata (ai sensi dell’art. 2043 c.c.) tende a dissolversi, non rimanendo traccia neppure parzialmente.
Se si applicasse lo stesso criterio, per esempio nell’ambito della r.c.a., si dovrebbe mandare esente da responsabilità il conducente che “salta” uno stop solo perché l’altro soggetto non ha mantenuto una velocità adeguata. Quante volte è capitato? In realtà si gestisce tale situazione attraverso una modulazione delle colpe, ai sensi dell’art. 1227 c.c.. Perché non farlo in questo particolare ambito? Oppure veramente dobbiamo alzare bandiera bianca di fronte alla responsabilità conclamata ed impunita della Pubblica Amministrazione, come si legge nella sentenza del tribunale alessandrino, per il quale è “fatto notorio che oramai le strade ed i camminamenti in ambito urbano siano male gestiti e male curati dalla Pubblica Amministrazione, a causa del dissesto finanziario e della mala gestio della cosa pubblica nei decenni, salvo rare eccezioni” e quindi il cittadino deve farsene una ragione?