Il Tribunale di Alessandria riconosce l’incertezza giurisprudenziale in tema di caso fortuito

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Il Tribunale di Alessandria (dott. Mazzola), con la sentenza n. 691 del 13 settembre 2024, pur rigettando la domanda di risarcimento dei danni, formulata ai sensi dell’art. 2051 c.c. (ed in subordine ex art. 2043 c.c.), è costretto a riconoscere la mutevolezza dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla definizione del caso fortuito rilevante al fine dell’interruzione della responsabilità oggettiva predicata dalla norma. A fronte di ciò compensa parzialmente le spese (“Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in misura media secondo lo scaglione di riferimento, seguono il principio della soccombenza solo per metà, a fronte del mutevole orientamento giurisprudenziale, quanto meno nella stringente descrizione di identificazione del caso fortuito in correlazione con l’art. 1227 c.c. .

Ed invero il Tribunale ammette la sussistenza di un preciso orientamento della Corte di Cassazione, per il quale: “la condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima(cfr. sentenza n. 4035 del 16 febbraio 2021); orientamento ribadito anche nelle più recenti decisioni (con la sentenza n. 19078 del 11 luglio 2024 si conferma l’irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l’ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162“) per il quale “il comportamento disattento dell’utente della strada non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile” (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/15/caso-fortuito-art-2051-c-c-la-disattenzione-del-pedone-deve-essere-abnorme/).

Il Giudice piemontese richiama anche la posizione della Dottrina che avvalora tale posizione, rilevando che: “che la Corte non sconfessa i precedenti approdi ma compie un ulteriore passo in avanti. Si vuole dunque escludere che sia sufficiente al convenuto l’allegazione della condotta negligente del danneggiato, cioè la rappresentazione che la maggiore attenzione avrebbe evitato il danno. Il bilanciamento è complesso ma percorribile: il danneggiato deve comportarsi diligentemente prestando tutta la necessaria attenzione, ma la violazione di questo dovere incide solo sul quantum del risarcimento. La violazione non vale invece ad integrare il caso fortuito, e quindi ad escludere l’an del risarcimento, salvo che essa non sia “particolarmente qualificata” (Beatrice De Santis, Cassazione n. 4035/2021: non basta la condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 cc ad integrare il caso fortuito, in Judicium.it, 24 Giugno 2021) 

Il Giudice alessandrino preferisce poi virare sulla posizione opposta (pure espressa dalla Corte di Cassazione) per la quale la condotta colposa del danneggiato, per configurare caso fortuito, non necessita di alcun carattere peculiare e/o particolare.

Tale pronuncia conferma quindi ulteriormente la necessità di un nuovo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/23/art-2051-e-evidente-il-contrasto-in-seno-alla-corte-di-cassazione/) affinché specifichino -in maniera chiara e definitiva- se qualsiasi condotta colposa del danneggiato possa mandare esente da responsabilità il custode ed individuino il corretto rapporto tra l’art. 2051 c.c. e l’art. 1227 c.c., quasi mai applicato al caso di specie (per l’eccezione si veda: https://studiolegalepalisi.com/2024/08/18/art-2051-c-c-il-peso-della-condotta-colpevole-del-danneggiato/.) Ed invero se in tutti gli altri ambiti di responsabilità civile il concorso di colpa viene normalmente ed abbondantemente utilizzato, solo nel caso delle insidie stradale la responsabilità oggettiva (ai sensi dell’art. 2051 c.c.) o comunque accertata (ai sensi dell’art. 2043 c.c.) tende a dissolversi, non rimanendo traccia neppure parzialmente.

Se si applicasse lo stesso criterio, per esempio nell’ambito della r.c.a., si dovrebbe mandare esente da responsabilità il conducente che “salta” uno stop solo perché l’altro soggetto non ha mantenuto una velocità adeguata. Quante volte è capitato? In realtà si gestisce tale situazione attraverso una modulazione delle colpe, ai sensi dell’art. 1227 c.c.. Perché non farlo in questo particolare ambito? Oppure veramente dobbiamo alzare bandiera bianca di fronte alla responsabilità conclamata ed impunita della Pubblica Amministrazione, come si legge nella sentenza del tribunale alessandrino, per il quale è “fatto notorio che oramai le strade ed i camminamenti in ambito urbano siano male gestiti e male curati dalla Pubblica Amministrazione, a causa del dissesto finanziario e della mala gestio della cosa pubblica nei decenni, salvo rare eccezioni” e quindi il cittadino deve farsene una ragione?  

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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