La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23809 del 4 settembre 2024, reitera il proprio insegnamento , ai sensi del quale: “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso D.Lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (così, di recente, Cass., sez. III, ord. 16/02/2023, n. 4994; conformi Cass., sez. 6-3, 06/12/2021, n. 38458; Cass., sez. 6-3, 28/09/2021, n. 26232; Cass., sez. III, 08/04/2020, n. 7755; Cass., sez. III, sent. 13/09/2018, n. 22271; Cass., sez. 6-3, 20/09/2017, n. 21896; Cass., sez. III, 10/06/2015, n. 12089)“.
Ne consegue che l’omessa integrazione del contraddittorio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ..