La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25200 del 19 settembre 2024, conferma la propria lezione in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso (https://studiolegalepalisi.com/2024/04/20/il-danno-da-lesione-del-vincolo-parentale/). Precisa infatti che questi ultimi: “devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto“.
Ne consegue -come affermano i Giudici- che anche per il legame parentale fra nonno e nipote è consentito presumere la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della sua rottura (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (https://studiolegalepalisi.com/2024/06/12/il-risarcimento-del-danno-per-la-morte-del-nonno/)