La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25213 del 19 settembre 2024, conferma il proprio orientamento con il quale è stato: “chiarito che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle ed alleghi che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata (in tal senso, Cass. 04/10/2018, n. 24155)“.

Illegittimo il rifiuto di una CTU psichiatrica per l’assenza di certificazione medica
La censura, posta all’attenzione della Corte di Cassazione, riguardava il rifiuto da parte del Tribunale