La morte del padre: il Tribunale di Rovigo nel solco del presuntivo riconoscimento della lesione al vincolo parentale

studio legale palisi padova giudizio civile

Il Tribunale di Rovigo (dott. Abiuso), con la sentenza n. 682 del 23 settembre 2024, relativa ad una causa patrocinata dallo Studio, fornisce una corretta interpretazione ed applicazione dei principi esistenti in tema di individuazione e quantificazione del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, nel caso di specie del padre.

Ed invero si legge nella sentenza: “alla luce della giurisprudenza consolidata, non può dubitarsi della possibilità che dalla morte di un congiunto possa derivare, quale danno meritevole di indennizzo, la compromissione dell’integrità psico–fisica del parente superstite, con la precisazione che di tale menomazione va offerta la prova in concreto. Occorre provare sia l’insorgenza di una specifica patologia fisica o psichica, idonea ad incidere in maniera non transitoria sulle complessive condizioni di salute del soggetto istante, sia il nesso causale tra la scomparsa del proprio caro ed il fenomeno patogeno (si cfr., ex multis, Cass. Civ. N. 3549/2004). Nel caso di specie, gli attori non allegano l’insorgenza sugli stessi di una vera e propria patologia medicalmente accertabile in seguito al decesso del loro congiunto. Si tratta quindi di verificare la risarcibilità del danno non patrimoniale inteso nelle antiche ma eloquenti accezioni di danno morale e danno esistenziale iure proprio, facendo riferimento, quindi, alla sofferenza d’animo e allo stravolgimento delle abituali condizioni di vita che la morte del prossimo congiunto ha determinato in capo agli attori. Tale domanda, nei confronti dei figli minori della vittima, trova accoglimento“. Ritiene quindi ragionevole che: “gli stretti congiunti di una persona deceduta in conseguenza dell’altrui illecito abbiano diritto, iure proprio, al risarcimento del danno morale direttamente sofferto, inteso come intima sofferenza, che non degenera in patologia (si cfr., ex multis, Cass. Civ., 25.2.1997, N.1704)“. 

Sotto altro profilo, il Tribunale di Rovigo rammenta che: “si è pervenuti all’ammissione della risarcibilità del danno da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale. Si è detto che l’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di un congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Quindi, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata dai prossimi congiunti della vittima è opportuno osservare in diritto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022) e che, in particolare “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”) – (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022)“. 

Nel caso di specie, il Giudice rileva che: “nonostante le allegazioni della convenuta circa la condizione di genitori divorziati della madre dei minori e della vittima, e la lontananza tra il padre e i figli, non può negarsi che i figli siano i più stretti congiunti della vittima del sinistro, di modo che si può ragionevolmente operare la presunzione suddetta, anche e soprattutto alla luce della tenera età dei figli minori (di 4 e 2 anni al momento del sinistro)Peraltro, è indubbio che il decesso del proprio padre, ed è questo il secondo aspetto del danno, determina a carico degli attori una menomazione del loro status, perdendo quella stabilità di situazioni connesse alla loro posizione familiare, anche legalmente riconosciuta con un insieme di diritti e obblighi, nei confronti della vittima diretta (sul punto, Cass. 16601/2017)E ancora, è stato chiarito che “la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell’ambito del quale l’effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell’attuale società, in base all’id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto” (sul punto, Cass. Civ. 21 marzo 2022 n. 9010; Cass. Civ. 14 ottobre 2019 n. 2577; Cass. Civ. 15 febbraio 2018 n. 3767)“. 

Con riferimento, poi, alla liquidazione del quantum, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il Tribunale rileva che: “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti“, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023) e che, a tal proposito può farsi riferimento alle tabelle di Milano, che nella versione 2024 rispondono ai criteri sopra evidenziati“. 

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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