La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25445 del 23 settembre 2024, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica (segnatamente: Sez. U n. 21983 del 30/07/2021 rv. 661872-01), rammenta che “ai fini dell’operatività della garanzia per responsabilità civile auto, l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“.
Orbene nel caso, posto all’esame della Corte, il trattore travolgeva la vittima, mentre effettuava la manovra di aggancio alla macchina spargi – liquami. E’ cosi evidente che il sinistro si è verificato in un luogo in cui il veicolo che vi ha dato causa si trovava ad essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale: sicché il principio, affermato nel richiamato arresto nomofilattico di questa Corte, è stato applicato.