Nel giudizio portato all’attenzione della Corte di Cassazione, in ordine ad una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna che aveva negato l’esistenza di un nesso di causa tra la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente, i ricorrenti osservano come il CTU aveva invece chiaramente rinvenuto la causa della morte nell’erroneo intervento che aveva provocato la emorragia e nella condotta successiva che non era valsa a rimediare a tale danno. Secondo i ricorrenti con ciò doveva essere considerato assolto l’onere della prova in capo al danneggiato, spettando invece alla controparte di provare la causa ignota, ossia di dimostrare che la morte è avvenuta per altre e diverse ragioni. In altri termini, pur avendo riconosciuto i giudici che c’è stato un errore nell’intervento chirurgico, essi hanno escluso che la morte possa essere sopravvenuta a causa di quell’errore e del successivo trattamento volto a rimediarvi, ma non hanno indicato per quale ragione allora il paziente è comunque deceduto.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25805 del 26 settembre 2024 accoglie il ricorso, rilevando che: “la motivazione resa dai giudici di merito viola le regole sul riparto dell’onere della prova: il danneggiato deve dimostrare quale sia stata la causa del danno e resta a suo carico il difetto di tale prova. Ed in questo caso il danneggiato ha allegato e provato con CTU che la causa della morte è nell’errore dei medici (intervento prima e trattamento poco attivo dopo); invece, la causa della morte diventa ignota nella prospettiva dei giudici di merito, secondo la quale non si comprende per quale ragione è intervenuto il decesso del paziente. Se è vero dunque che la causa ignota resta a carico dell’attore, e che ciò accade quando l’attore non è in stato in grado di dimostrare la causa del danno, è altresì vero che qui la causa diventa ignota non per effetto della carente attività probatoria del danneggiato, ma per effetto della stessa ricostruzione dei giudici di merito, i quali, pur ammettendo che v’è stato errore chirurgico, negano che esso sia stato causa della morte, la cui causa resta dunque ignota come conseguenza di tale ipotesi, non già come conseguenza di quella della parte attrice“