La responsabilità medica: la causa ignota

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Nel giudizio portato all’attenzione della Corte di Cassazione, in ordine ad una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna che aveva negato l’esistenza di un nesso di causa tra la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente, i ricorrenti osservano come il CTU aveva invece chiaramente rinvenuto la causa della morte nell’erroneo intervento che aveva provocato la emorragia e nella condotta successiva che non era valsa a rimediare a tale danno. Secondo i ricorrenti con ciò doveva essere considerato assolto l’onere della prova in capo al danneggiato, spettando invece alla controparte di provare la causa ignota, ossia di dimostrare che la morte è avvenuta per altre e diverse ragioni. In altri termini, pur avendo riconosciuto i giudici che c’è stato un errore nell’intervento chirurgico, essi hanno escluso che la morte possa essere sopravvenuta a causa di quell’errore e del successivo trattamento volto a rimediarvi, ma non hanno indicato per quale ragione allora il paziente è comunque deceduto.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25805 del 26 settembre 2024 accoglie il ricorso, rilevando che: “la motivazione resa dai giudici di merito viola le regole sul riparto dell’onere della prova: il danneggiato deve dimostrare quale sia stata la causa del danno e resta a suo carico il difetto di tale prova. Ed in questo caso il danneggiato ha allegato e provato con CTU che la causa della morte è nell’errore dei medici (intervento prima e trattamento poco attivo dopo); invece, la causa della morte diventa ignota nella prospettiva dei giudici di merito, secondo la quale non si comprende per quale ragione è intervenuto il decesso del paziente. Se è vero dunque che la causa ignota resta a carico dell’attore, e che ciò accade quando l’attore non è in stato in grado di dimostrare la causa del danno, è altresì vero che qui la causa diventa ignota non per effetto della carente attività probatoria del danneggiato, ma per effetto della stessa ricostruzione dei giudici di merito, i quali, pur ammettendo che v’è stato errore chirurgico, negano che esso sia stato causa della morte, la cui causa resta dunque ignota come conseguenza di tale ipotesi, non già come conseguenza di quella della parte attrice

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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