La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26729 del 15 ottobre 2024, considera erronea l’esclusione del rimborso, operata dal giudice di merito, delle spese di CTP, confermando il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto.
In particolare, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 16990 del 10 luglio 2017, precisa che: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l’eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)“;
Nel caso di specie: “la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui “le spese di CTP devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest’ultima nominare un consulente di parte ..“;